Sez. 3, Sentenza n. 8238 del 28/07/1995 (Rv. 493457 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - IN GENERE | Improponibilità dell'azione penale - Decreto emesso a norma dell'art. 74 dell'abrogato codice di procedura penale - Diversa definizione e qualificazione del fatto in sede civile - Ammissibilità.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - IN GENERE
Il decreto di improponibilità dell'azione penale emesso a norma dell'art. 74 dell'abrogato codice di procedura penale (approvato con R.D. 19 ottobre 1930 n. 1399) non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito e qualificato attraverso probatoria della parte in sede civile, poiché tale decreto ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo a preclusioni di alcun genere, né ha gli effetti caratteristici della cosa giudicata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)