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Sez. 3, Sentenza n. 8238 del 28/07/1995 (Rv. 493457 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - IN GENERE | Improponibilità dell'azione penale - Decreto emesso a norma dell'art. 74 dell'abrogato codice di procedura penale - Diversa definizione e qualificazione del fatto in sede civile - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493457-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - IN GENERE

Il decreto di improponibilità dell'azione penale emesso a norma dell'art. 74 dell'abrogato codice di procedura penale (approvato con R.D. 19 ottobre 1930 n. 1399) non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito e qualificato attraverso probatoria della parte in sede civile, poiché tale decreto ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo a preclusioni di alcun genere, né ha gli effetti caratteristici della cosa giudicata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)