Sez. 1, Sentenza n. 3608 del 24/05/1988 (Rv. 458900 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) : IN GENERE - ZONE DEPRESSE DELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE - BENEFICI PREVISTI DALL'ART. 8, DELLA LEGGE N. 614 DEL 1966 - AMBITO DI APPLICAZIONE - IMPRESE ARTIGIANE PRODUTTRICI DI SERVIZI - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) : IN GENERE - ZONE DEPRESSE DELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE - BENEFICI PREVISTI DALL'ART. 8, DELLA LEGGE N. 614 DEL 1966 - AMBITO DI APPLICAZIONE - IMPRESE ARTIGIANE PRODUTTRICI DI SERVIZI - ESCLUSIONE.*
In tema di interventi per i territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale, l'art. 8 della legge 22 luglio 1966 n. 614, il quale, nel contemplare l'esenzione decennale dalle imposte dirette sul reddito in favore delle nuove imprese artigiane e delle nuove piccole e medie imprese industriali, delimita il beneficio alle sole imprese aventi ad oggetto la produzione di beni, si riferisce ad entrambe le suddette ipotesi. Ne consegue che anche le imprese artigiane, ove producano servizi (nella specie, impresa di autotrasporti), non godono di quell'esenzione. (V 8973/87, mass n 456277; (V 3715/78, mass n 393230).*
Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 614 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)