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Sez. 1, Sentenza n. 3715 del 25/07/1978 (Rv. 393230 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - DISCIPLINA SUGLI INTERVENTI STRAORDINARI PER I TERRITORI DEPRESSI DELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE - ESENZIONE DA OGNI TRIBUTO DIRETTO SUL REDDITO - IMPRESE PRODUTTRICI DI SERVIZI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393230-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - DISCIPLINA SUGLI INTERVENTI STRAORDINARI PER I TERRITORI DEPRESSI DELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE - ESENZIONE DA OGNI TRIBUTO DIRETTO SUL REDDITO - IMPRESE PRODUTTRICI DI SERVIZI - ESCLUSIONE.*

A norma del primo comma dell'art 8 della legge 22 luglio 1966 n 614 (sugli interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale) la esenzione da ogni tributo diretto sul reddito spetta alle sole imprese di produzione di beni per dieci anni dalla data di inizio della loro attivita e non anche alle imprese produttrici di servizi.*

Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 614 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)