diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 9239 del 07/09/1990 (Rv. 469225 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - INTERVENTI STRAORDINARI PER I TERRITORI DEPRESSI DELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE - ESENZIONE DECENNALE DALLE IMPOSTE DIRETTE SUL REDDITO - DISCIPLINA EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 614 DEL 1966 - PORTATA - IMPRESE ARTIGIANE PRODUCENTI SERVIZI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469225-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - INTERVENTI STRAORDINARI PER I TERRITORI DEPRESSI DELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE - ESENZIONE DECENNALE DALLE IMPOSTE DIRETTE SUL REDDITO - DISCIPLINA EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 614 DEL 1966 - PORTATA - IMPRESE ARTIGIANE PRODUCENTI SERVIZI - ESCLUSIONE.*

In tema di interventi straordinari per i territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale, l'art. 8 della legge 22 luglio 1966 n. 614, nel contemplare l'esenzione decennale dalle imposte dirette sul reddito in favore delle nuove imprese artigiane e delle nuove piccole e medie imprese industriali, delimita il beneficio alle sole imprese aventi ad oggetto la produzione di beni, e pone il requisito oggettivo della produzione di beni sia per l'una che l'altra categoria di imprese; pertanto anche le imprese artigiane, ove producano servizi, non godono di tale esenzione. (V mass n 319/87; (Conf 736/90, mass n 465124; (Conf 3608/88, mass n 458900; (Conf 8973/87, mass n 456277; (Conf 958/81, mass n 411485; (Conf 3715/78, mass n 393230).*

Riferimenti normativi: Legge 29/07/1957 num. 635 art. 8, Legge 22/07/1966 num. 614 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)