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Sez. 1, Sentenza n. 8973 del 03/12/1987 (Rv. 456277 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - ZONE DEPRESSE DELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE - BENEFICI PREVISTI DALL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 614 DEL 1966 - AMBITO DI APPLICAZIONE - IMPRESE PRODUTTRICI DI SERVIZI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456277-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - ZONE DEPRESSE DELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE - BENEFICI PREVISTI DALL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 614 DEL 1966 - AMBITO DI APPLICAZIONE - IMPRESE PRODUTTRICI DI SERVIZI - ESCLUSIONE.*

In tema di interventi straordinari in favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale l'esenzione decennale da ogni tributo diretto sul reddito, prevista dall'art. 8 della legge 22 luglio 1966 n. 614 con riguardo alle nuove piccole e medie imprese industriali, postula che l'oggetto delle une e delle altre sia la produzione di beni e non è quindi applicabile in favore delle imprese produttrici di servizi ancorché di dimensioni artigianali. (nella specie, la Corte suprema in base all'enunciato principio ha confermato la decisione impugnata della commissione tributaria centrale che aveva negato l'esenzione per una azienda di autotrasporto per conto terzi). (Conf 958/81, mass n 411485, sulla prima parte; (Conf 3715/78, mass n 393230, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 614 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)