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Sez. 2, Sentenza n. 4851 del 05/08/1988 (Rv. 459676 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE - PREGIUDIZIO PER I DIRITTI DI UN CONDOMINO - NULLITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1988-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459676-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE - PREGIUDIZIO PER I DIRITTI DI UN CONDOMINO - NULLITÀ - CONSEGUENZE.*

Le Disposizioni del regolamento condominiale e la relativa delibera assembleare, adottate non all'unanimità ma a maggioranza, le quali pregiudichino i diritti di un condominio risultanti dallo atto originario del suo acquisto sono radicalmente nulle e l'Azione giudiziaria per far valere tale nullità non è soggetta al termine di decadenza di cui all'ultimo comma dell'art. 1137 cod. civ. (nella specie, alla stregua del citato principio, la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito di nullità di una delibera dell'assemblea dei condomini che a maggioranza aveva consentito la sosta dei veicoli su uno spazio condominiale destinato, per una clausola del contratto di acquisto, al libero accesso del pubblico). (V 5238/86, mass n 447831; (V 3775/81, mass n 414409).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1138

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)