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Sez. 4, Sentenza n. 14188 del 17/03/2026 Ud. (dep. 17/04/2026) Rv. 289846-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Datore di lavoro - Obbligo di formazione e di informazione - Contenuto - Rischi connessi all’ambiente di lavoro e all’attività lavorativa - Rilevanza - Fase dinamica dell'attività - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-03-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289846-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, l'obbligo di formazione e di informazione gravante sul datore di lavoro non riguarda i soli rischi correlati alla fase statica del rapporto lavorativo, ma si estende anche alla fase dinamica dell'attività, comprendendo quelli connessi all'ambiente di lavoro. (Fattispecie relativa al delitto di omicidio colposo, aggravato dalla violazione degli obblighi di cui agli artt. 36 e 37 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata, sul rilievo che il datore di lavoro, pur avendolo preso in esame nel DVR, non avesse gestito il rischio concernente l'area boschiva e il taglio di ceppaie, concretizzatosi nello schiacciamento del lavoratore, travolto dalla caduta di tronchi alla cui recisione era stato adibito).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 2, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 1 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 36, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)