Sez. 4, Sentenza n. 22034 del 12/04/2018 Ud. (dep. 18/05/2018) Rv. 273589 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Obbligo del datore di lavoro di formazione e informazione - Attività eccentriche rispetto a quelle tipiche dello specifico luogo di lavoro - Esclusione.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE
In tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, l'obbligo di formazione e informazione gravante sul datore di lavoro riguarda tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro, anche non specificamente connessi alle mansioni affidate ai lavoratori, ma non le attività eccentriche rispetto a quelle proprie di quel tipo e luogo di lavoro. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha confermato l'assoluzione del datore di lavoro in relazione alle lesioni subite dal dipendente di altra ditta operante nel medesimo cantiere, provocate dalla condotta di altro lavoratore del tutto imprevedibile ed eccentrica rispetto alle mansioni assegnate nell'ambito del ciclo produttivo).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 15, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 28, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)