Sez. U, Sentenza n. 2519 del 21/03/1997 (Rv. 503175 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato - Ricongiunzione di precedenti periodi assicurativi - Riscatto del periodo di studi universitari - Giurisdizione della Corte dei conti.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI
Anche nel caso di rapporto in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della legge n. 210 del 1985 (istitutiva dell'ente delle Ferrovie dello Stato, con la conseguente trasformazione del rapporto di pubblico impiego, sorto con l'azienda autonoma FF.SS., in rapporto di lavoro di natura privatistica) la domanda con la quale il dipendente delle Ferrovie dello Stato S.p.A. chiede il ricongiungimento e la riunificazione, presso il Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie medesime, della precedente posizione assicurativa presso l'I.N.P.S., dove aveva riscattato il periodo di studi universitari per la laurea, è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti e non già a quella del giudice del rapporto di lavoro, atteso che le pensioni dei ferrovieri sono tuttora, nella quasi totalità del loro ammontare, a carico dello Stato e che l'invocato beneficio comporta un più favorevole trattamento pensionistico senza avere alcuna diretta incidenza sul rapporto di lavoro.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 03/03/1938 num. 680 art. 60 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62, Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)