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Sez. U, Sentenza n. 20 del 29/01/2000 (Rv. 533285 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Giurisdizione - Determinazione - Oggetto della domanda - Rilevanza - Conseguenze - Pensionati delle Ferrovie dello Stato - Controversia sulla mera computabilità pensionistica di elemento della retribuzione - Giurisdizione della Corte dei Conti - Sussistenza - Fattispecie relativa all'incidenza pensionistica del miglioramento economico previsto al punto 4 dell'art. 37 del c.c.n.l. per gli anni 1990 - 1992.
Stato
decisa il 2000-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533285-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Poiché la giurisdizione va determinata, a norma dell'art. 386 cod. proc. civ., sulla base dell'oggetto della domanda, la controversia proposta da un dipendente in quiescenza delle Ferrovie dello Stato che abbia direttamente ad oggetto il trattamento di pensione, senza alcun riflesso sul rapporto di lavoro già risolto, appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti, a cui sono devoluti i giudizi aventi ad oggetto il trattamento di pensione dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato - posto a carico dell'apposito Fondo istituito con legge 9 luglio 1908 n. 418, mantenuto in vita con R.D. 22 aprile 1909 n. 229 e con d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 -, anche dopo l'entrata in vigore della 17 maggio 1985 n. 210, che ha disposto la privatizzazione dei rapporti di lavoro. (Nella specie il pensionato chiedeva il riconoscimento del diritto al computo, sul trattamento di quiescenza, del miglioramento economico di cui al punto 4 dell'art. 37 del c.c.n.l. per gli anni 1990 - 1992).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 386, Legge 09/07/1908 num. 418, Regio Decr. 22/04/1909 num. 229 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)