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Sez. 1, Sentenza n. 4427 del 07/07/1981 (Rv. 415126 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI DELLA PA - AMMINISTRAZIONE GOVERNATIVA LOCALE - PREFETTO - PROVVEDIMENTI PREFETTIZI - IN GENERE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - POTERI DEL GIUDICE - ASSOLUZIONE DELL'INGIUNTO DAL REATO EX ART 659 COD PEN PER NON ESSERE STATA RITENUTA RUMOROSA L'ATTIVITA DAL MEDESIMO ESPLETATA - CONCRETA SUSSISTENZA DELLA RUMOROSITA ED IDONEITA AL DISTURBO DEL RIPOSO - ACCERTAMENTO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1981-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415126-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI DELLA PA - AMMINISTRAZIONE GOVERNATIVA LOCALE - PREFETTO - PROVVEDIMENTI PREFETTIZI - IN GENERE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - POTERI DEL GIUDICE - ASSOLUZIONE DELL'INGIUNTO DAL REATO EX ART 659 COD PEN PER NON ESSERE STATA RITENUTA RUMOROSA L'ATTIVITA DAL MEDESIMO ESPLETATA - CONCRETA SUSSISTENZA DELLA RUMOROSITA ED IDONEITA AL DISTURBO DEL RIPOSO - ACCERTAMENTO - NECESSITA.*

In Sede di opposizione all'ordinanza-ingiunzione che impone il pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, ai sensi dell'art 9 legge 3 maggio 1967 n 317, sulla depenalizzazione di violazioni del codice stradale e dei regolamenti locali, il pretore, nell'Esercizio del potere di disapplicazione dell'ordinanza stessa esplica un Sindacato non soltanto formale ma anche sostanziale, che si estende alla verifica della concreta esistenza della violazione ed alla qualificazione giuridica di questa. Pertanto, ove l'ingiunto sia stato condannato ad una sanzione pecuniaria per avere svolto una attivita tale da arrecare disturbo alla quiete delle persone, il giudice, in Sede di opposizione, non puo limitarsi al riscontro puramente formale circa l'esistenza di una motivazione dell'atto amministrativo basata sulla mancata richiesta della licenza comunale per l'Esercizio di un'attivita rumorosa, ma deve accertare la concreta sussistenza della rumorosita e la sua idoneita a disturbare il riposo e cio soprattutto quando, per lo stesso fatto, l'ingiunto sia stato assolto dalla contravvenzione prevista dall'art 659 cod pen, per non essere stata ritenuta rumorosa l'attivita dal medesimo espletata. (V 641/79, mass n 396792, sulla prima parte; (V 4426/78, mass n 394091, sulla prima parte; (V 2086/77, mass n 385816, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 659, Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 10, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)