Sez. U, Sentenza n. 4426 del 05/10/1978 (Rv. 394091 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI DELLA PA - AMMINISTRAZIONE GOVERNATIVA LOCALE - PREFETTO - PROVVEDIMENTI PREFETTIZI - IN GENERE - ORDINANZA INGIUNTIVA DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA - OPPOSIZIONE - POTERI DEL GIUDICE ORDINARIO.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI DELLA PA - AMMINISTRAZIONE GOVERNATIVA LOCALE - PREFETTO - PROVVEDIMENTI PREFETTIZI - IN GENERE - ORDINANZA INGIUNTIVA DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA - OPPOSIZIONE - POTERI DEL GIUDICE ORDINARIO.*
In Sede di opposizione contro l'ordinanza con la quale il prefetto ingiunge il pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa, il giudice ordinario non puo indagare autonomamente sui fatti costitutivi della violazione attribuita al privato, ma deve limitarsi al controllo della legittimita del provvedimento ai fini della sua eventuale disapplicazione, ad accertare la ricorrenza dei requisiti per la validita formale di esso, ivi compreso quello della motivazione, e, successivamente, in caso di riconosciuta validita formale, a controllare l'esistenza dei presupposti di fatto posti dal prefetto a fondamento dell'ingiunzione e la qualificazione giuridica della violazione attribuita al privato. (Conf 2086/77, mass n 385816).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Decreto Legge 24/07/1973 num. 427 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)