Sez. 1, Sentenza n. 2086 del 20/05/1977 (Rv. 385816 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA PREFETTIZIA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI SOMME PER LE VIOLAZIONI DEPENALIZZATE - OPPOSIZIONE - NATURA - POTERI DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA PREFETTIZIA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI SOMME PER LE VIOLAZIONI DEPENALIZZATE - OPPOSIZIONE - NATURA - POTERI DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE.*
L'opposizione contro l'ordinanza con la quale il prefetto ingiunge il pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa per violazioni depenalizzate del codice della strada configura una domanda di accertamento dell'illegittimita dell'atto amministrativo. Il giudice adito con tale opposizione, pertanto, non puo indagare autonomamente sui fatti costitutivi della violazione attribuita al privato, ma deve limitarsi, al solo fine della disapplicazione dell'ordinanza, ad accertare la ricorrenza dei requisiti per la validita formale di essa, ivi compreso quello della motivazione, e, successivamente, in caso di riconosciuta validita formale, a controllare la legittimita dei presupposti di fatto posti dal prefetto a fondamento dell'ingiunzione. (Conf 636/76, mass n 379285; (Conf 2618/75, mass n 376574).*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)