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Sez. 1, Sentenza n. 641 del 29/01/1979 (Rv. 396792 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA PREFETTIZIA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA - OPPOSIZIONE - FUNZIONE - DEDUZIONE DELLA INSUSSISTENZA O DELLA MANCATA COMMISSIONE DEL FATTO ADDEBITATO - ONERE E POTERE PROBATORIO DELL'OPPONENTE.*
Stato
decisa il 1979-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396792-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA PREFETTIZIA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA - OPPOSIZIONE - FUNZIONE - DEDUZIONE DELLA INSUSSISTENZA O DELLA MANCATA COMMISSIONE DEL FATTO ADDEBITATO - ONERE E POTERE PROBATORIO DELL'OPPONENTE.*

L'opposizione contro l'ordinanza prefettizia recante l'ingiunzione di pagamento di una somma di danaro per violazione delle norme in tema di circolazione stradale non tende all'annullamento del provvedimento amministrativo, bensi all'accertamento della sua illegittimita attraverso il controllo della sussistenza dei requisiti inerenti alla sua regolarita formale - come la Competenza dell'organo, la regolarita del procedimento e gli elementi essenziali dell'atto conclusivo di quest'ultimo - nonche della concreta ricorrenza dei suoi presupposti, e cioe dell'esistenza del fatto costituente l'infrazione e della sua qualificazione giuridica. Ne consegue che l'opponente puo contestare, al fine di ottenerne dal giudice la disapplicazione, sia la validita formale del provvedimento, sia la sua validita sostanziale e, qualora assuma che il fatto addebitatogli non sussiste o non e stato da lui commesso, ha l'Onere - e insieme il potere - di fornire la prova del suo assunto, deducendo in proposito gli opportuni mezzi istruttori. (V 2086/77, mass n 385816; (V 3154/76, mass n 381928; (V 1708/76, mass n 380474; (V 636/76, mass n 379285).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)