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Sez. 2, Sentenza n. 5261 del 10/10/1979 (Rv. 401855 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI (MAESTRI, PERIMETRALI) - MURO PERIMETRALE - USO DA PARTE DEL SINGOLO CONDOMINO - LIMITI - APPOGGIO AL MURO CONDOMINIALE DI UNA COSTRUZIONE EDIFICATA DA UN CONDOMINO SU UN SUOLO CONTIGUO DI SUA PROPRIETA ESCLUSIVA - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1979-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401855-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI (MAESTRI, PERIMETRALI) - MURO PERIMETRALE - USO DA PARTE DEL SINGOLO CONDOMINO - LIMITI - APPOGGIO AL MURO CONDOMINIALE DI UNA COSTRUZIONE EDIFICATA DA UN CONDOMINO SU UN SUOLO CONTIGUO DI SUA PROPRIETA ESCLUSIVA - DISCIPLINA APPLICABILE.*

I muri perimetrali di un edificio condominiale sono destinati al servizio esclusivo dell'edificio stesso, di cui costituiscono parte organica.Per tale loro funzione e destinazione possono essere usati dal singolo condomino solo per il miglior godimento della parte di edificio di sua proprieta esclusiva, ma non possono essere utilizzati, senza il consenso di tutti i condomini, per l'utilita di altro immobile di sua esclusiva proprieta, non facente parte del condominio, in quanto cio implicherebbe la Costituzione di una servitu in favore di un bene estraneo al condominio. Ne consegue che il condomino, il quale voglia appoggiare al muro condominiale una costruzione realizzata su un suolo contiguo di sua proprieta esclusiva, non puo invocare la disciplina contenuta nell'art 884 cod civ (costruzione in appoggio al muro comune), ma deve avvalersi di quella contenuta nell'art 874 cod civ e chiedere percio la comunione forzosa del muro sul confine. (Conf 4710/77, mass n 388308; (Conf 3378/77, mass n 386934).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 874, Cod. Civ. art. 884, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)