diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 18540 del 10/08/2010 (Rv. 615132 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Sospensione processo - Norma speciale - Art. 39 d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità art.295 cod.proc.civ. - Configurabilità - Limiti - Fattispecie in materia di CTU disposta in altro processo.
Stato
decisa il 2010-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615132-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

In tema di contenzioso tributario, accanto alle limitate ipotesi di sospensione del processo, previste dall'art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, opera anche la fattispecie di sospensione necessaria di cui all'art. 295 cod. proc. civ., applicabile quando sia indispensabile effettuare un accertamento preventivo vincolante idoneo a risolvere, con efficacia di giudicato, l'oggetto della controversia. Ne consegue che non sussistono i presupposti per la sospensione necessaria del processo per il solo fatto che in altro giudizio tributario pendente fra gli stessi soggetti e riguardante diverse annualità del medesimo tributo (nel caso di specie la TARSU) sia stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio (in particolare sulla natura dei rifiuti), dato che questa non costituisce elemento necessario della decisione, rientrando il mezzo nella discrezionalità del giudice, il quale ha, inoltre, il potere di condividerla o disattenderla, ben potendo i fatti di causa essere provati per altra via.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 39 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)