Sez. 5, Sentenza n. 13082 del 01/06/2006 (Rv. 591101 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sospensione del processo - Art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Portata - Limitazione ai rapporti con la giurisdizione civile - Conseguenze - Rapporti tra processi tributari - Disciplina ex art. 295 cod.proc.civ. - Applicabilità - Impugnazione di avviso di liquidazione dell'ICI - Impugnazione, in altro giudizio, della rendita attribuita all'immobile - Pregiudizialità - Mancata sospensione del primo giudizio - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel processo tributario, l'art. 39 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che limita i casi di sospensione del giudizio all'eventualità che sia presentata querela di falso o debba essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, regola unicamente i rapporti esterni, ovverosia i rapporti tra processo tributario e processi non tributari, e non anche i rapporti interni fra processi tributari, per i quali valgono le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui il disposto dell'art. 295. Ne consegue che va cassata la decisione resa dal giudice tributario che non abbia sospeso il processo, pronunziando nel merito sull'impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'ICI relativo ad un immobile in ordine al quale l'UTE aveva notificato l'attribuzione della rendita, autonomamente impugnata in altro giudizio, pregiudiziale, non ancora definito.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)