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Sez. L, Sentenza n. 1973 del 24/03/1980 (Rv. 405604 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - ATTIVITA AGRICOLA AI FINI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405604-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - ATTIVITA AGRICOLA AI FINI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

Ai fini dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'attivita di allevamento del bestiame perche sia considerata attivita agricola deve svolgersi sul fondo, essere legata alla coltivazione di questo, essere intesa a realizzare un intero ciclo biologico mediante l'alimentazione, la cura e la riproduzione di bestie destinate all'agricoltura ed all'alimentazione. (Conf 3535/78, mass n 393030; (Conf 2675/78, mass n 392055; (Conf 2346/78, mass n 391743).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 205 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)