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Sez. L, Sentenza n. 2675 del 27/05/1978 (Rv. 392055 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - DISCIPLINA ASSICURATIVA DELLE IMPRESE AGRICOLE - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392055-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - DISCIPLINA ASSICURATIVA DELLE IMPRESE AGRICOLE - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*

L'allevamento del bestiame (nella specie: pollicultura) e soggetto alla disciplina assicurativa delle imprese agricole solo quando sia esercitato da un imprenditore agricolo per conto e nell'interesse di un'azienda agricola o forestale, e cioe in stretto rapporto di connessione funzionale (o di accessorieta) con l'attivita principale di sfruttamento della terra e in modo che il fine principale di detta azienda sia realizzato indipendentemente dall'attivita di allevamento. Qualora, invece, questa esorbiti dai fini e dalle dimensioni della azienda agricola, si e in presenza di un'impresa industriale, sottoposta come tale alle norme sull'Assicurazione obbligatoria dell'industria. (Conf 4577/76, mass n 383317; (Conf 1356/76, mass n 380057; (Conf 141/76, mass n 378778; (Conf 3000/75, mass n 377095).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)