Sez. 1, Sentenza n. 1545 del 01/03/2000 Cc. (dep. 19/04/2000) Rv. 215815 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Ostatività alla concessione per pene inflitte per determinati delitti - Superamento per effetto dell'impossibilità della collaborazione - Allegazione di elementi specifici che provino tale impossibilità - Necessità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Allorché il condannato prospetti l'impossibilità della sua collaborazione, ai fini del superamento delle condizioni ostative alla fruizione di benefici penitenziari, è necessario che nell'istanza prospetti, almeno nelle linee generali, elementi specifici circa tale impossibilità, giacché solo in tal caso è possibile valutare se la sua collaborazione, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 306 del 1993, n. 357 del 1994 e n. 68 del 1995, sia effettivamente impossibile, perché fatti e responsabilità sono già stati completamente accertati e di essi non residuino degli ambiti inesplorati, ovvero irrilevante perché la sua posizione marginale nell'organizzazione criminale non consente di conoscere fatti e compartecipi pertinenti a livello superiore. (Nella specie, la S.C. ha anche escluso che il riconoscimento, consacrato nella sentenza di condanna, circa la limitatezza del ruolo del condannato in seno all'associazione per delinquere possa essere considerato, di per sè, impeditivo di una qualsiasi forma di collaborazione).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)