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Sez. 1, Sentenza n. 3034 del 18/05/1995 Cc. (dep. 04/07/1995) Rv. 202082 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Ostatività di condanna per determinati reati alla fruizione di benefici penitenziari - Superamento delle condizioni ostative - Prospettazione, da parte del condannato, dell'impossibilità o dell'irrilevanza della sua collaborazione - Necessità.
Stato
decisa il 1995-05-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202082-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

Al fine del superamento delle condizioni ostative alla fruizione di determinati benefici (nella specie liberazione condizionale) stabilite dal combinato disposto degli artt. 4 bis e 58 ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) e 2 della legge 12 luglio 1991 n. 203, è necessario che nell'istanza il condannato prospetti, almeno nelle linee generali, elementi specifici circa l'impossibilità o l'irrilevanza della sua collaborazione tanto da consentire il superamento delle condizioni ostative all'esame del merito alla luce dei principi espressi nelle sentenze n. 306 del 1993, 357 del 1994 e 68 del 1995 della Corte costituzionale, non essendovi dubbio che solo in tal caso è possibile valutare se la collaborazione del condannato sia impossibile "perché fatti e responsabilità sono già stati completamente acclarati", o irrilevante "perché la posizione marginale nell'organizzazione criminale non consente di conoscere fatti e compartecipi pertinenti a livello superiore".

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/07/1991 num. 203 art. 2 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)