Sez. 1, Sentenza n. 1113 del 06/02/1997 (Rv. 502237 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Criterio ex art. 5 bis D.L. n. 333 del 1992 per le aree fabbricabili - Applicabilità all'area di sedime su cui insiste il fabbricato - Esclusione - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
Il criterio indennitario introdotto dall'art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (inserito dalla legge di conversione n. 359 dello stesso anno), è applicabile, per espressa disposizione, unicamente alle aree fabbricabili, ossia suscettibili di edificazione, ma non ancora edificate al momento dell'imposizione del vincolo espropriativo; ragion per cui non si applica all'area di sedime su cui insiste un fabbricato, la quale costituisce parte integrante del fabbricato stesso. Ne consegue che, nel caso in cui l'espropriazione abbia ad oggetto una costruzione, l'indennità di esproprio va determinata, in modo unitario, sulla base del valore venale dell'edificio, a norma dell'art. 39 legge n. 2359 del 1865.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 395, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)