Sez. 2, Sentenza n. 9 del 04/01/1977 (Rv. 383506 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITA DELLA SENTENZA - INESISTENZA - RILEVABILITA D'UFFICIO E DEDUCIBILITA ANCHE DOPO LA FORMAZIONE DEL GIUDICATO FORMALE - ACCERTAMENTO DELL'INESISTENZA IN APPELLO - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITA DELLA SENTENZA - INESISTENZA - RILEVABILITA D'UFFICIO E DEDUCIBILITA ANCHE DOPO LA FORMAZIONE DEL GIUDICATO FORMALE - ACCERTAMENTO DELL'INESISTENZA IN APPELLO - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE.*
L'inesistenza giuridica di una sentenza (nella specie, per mancato deposito, a norma dell'art 133, primo comma, cod proc civ) oltre ad essere deducibile con l'atto d'impugnazione, e rilevabile anche di ufficio nel corso del giudizio di gravame e puo essere, inoltre, fatta valere anche dopo il passaggio della decisione in giudicato formale, mediante un'Azione di accertamento negativo ovvero in Sede di opposizione all'esecuzione forzata. Ne consegue che il giudice di appello il quale abbia rilevato anche di ufficio nel corso del giudizio di secondo grado, l'inesistenza della sentenza, non deve dichiarare inammissibile il gravame, ma deve, invece, dichiarare tale inesistenza e rimettere la causa al primo giudice. (V 688/72, mass n 356788).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)