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Sez. 1, Sentenza n. 3678 del 08/06/1981 (Rv. 414313 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - ORDINANZA DI IMPROCEDIBILITA DELL'APPELLO PRONUNCIATA DAL CONSIGLIERE ISTRUTTORE - RECLAMO - RIGETTO MEDIANTE ORDINANZA DELLA CORTE D'APPELLO - NATURA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414313-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - ORDINANZA DI IMPROCEDIBILITA DELL'APPELLO PRONUNCIATA DAL CONSIGLIERE ISTRUTTORE - RECLAMO - RIGETTO MEDIANTE ORDINANZA DELLA CORTE D'APPELLO - NATURA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE.*

Il provvedimento emanato dalla Corte di appello in Forma di ordinanza, e quindi sottoscritto dal solo Presidente del collegio, con il quale sia stato respinto il reclamo avverso l'ordinanza di improcedibilita dell'appello del consigliere istruttore, ha natura di sentenza, per il suo contenuto decisorio e definitivo, e, pertanto, e soggetto al ricorso per Cassazione. La Corte di Cassazione, ove con l'impugnazione non sia dedotta la nullita assoluta inficiante il provvedimento in questione per difetto di sottoscrizione del giudice, deve dichiarare d'ufficio tale nullita e rinviare alla stessa Corte di appello, perche decida con sentenza sul proposto reclamo. (V 290/80, mass n 403676; (V 9/77, mass n 383506; (V 952/76, mass n 379603, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)