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Sez. 6, Sentenza n. 2529 del 01/07/1999 Cc. (dep. 03/08/1999) Rv. 215206 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Divieto della c.d. "contestazione a catena" - Ambito operativo - Reato permanente - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215206-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

La disposizione di cui all'art. 297, terzo comma, cod. proc. pen. non trova applicazione quando i vari reati, che possono legittimare l'adozione di più misure cautelari, siano obiettivamente e storicamente diversi, anche se in sede di cognizione vengano apprezzati come reato unico sotto il profilo della permanenza. Ed invero la norma richiamata postula l'identità del fatto e non l'identità del reato, sicché non può trovare applicazione quando i fatti restino obiettivamente diversi, seppure tali da integrare gli estremi di un reato unico la cui consumazione si protragga nel tempo. (Fattispecie in tema di ordinanze cautelari relative al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. in cui l'ultima era stata emessa per fatti nuovi commessi successivamente alle precedenti ordinanze).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)