Sez. 1, Sentenza n. 2778 del 22/04/1983 (Rv. 427687 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - LITISCONSORTI NECESSARI - P.M. PRESSO IL TRIBUNALE - PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO - NECESSITÀ - OMESSA CITAZIONE SU INIZIATIVA DEL RICORRENTE O SU ORDINE DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NULLITÀ DEL PROCEDIMENTO E DELLA SENTENZA - COMUNICAZIONE AL PROCURATORE GENERALE - IRRILEVANZA.*
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - LITISCONSORTI NECESSARI - P.M. PRESSO IL TRIBUNALE - PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO - NECESSITÀ - OMESSA CITAZIONE SU INIZIATIVA DEL RICORRENTE O SU ORDINE DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NULLITÀ DEL PROCEDIMENTO E DELLA SENTENZA - COMUNICAZIONE AL PROCURATORE GENERALE - IRRILEVANZA.*
Nelle cause elettorali il pubblico ministero presso il tribunale è parte necessaria sia nel giudizio di primo grado, ancorché non titolare del potere di Azione, sia nel giudizio di appello, che è legittimato a proporre, essendogli espressamente attribuito il potere di impugnativa. Pertanto, ove tale organo non sia stato chiamato in giudizio dall'appellante, il contraddittorio deve essere integrato nei suoi confronti, a pena di inammissibilità del gravame; né tale vizio può ritenersi sanato in conseguenza dell'intervento nel giudizio di secondo grado del procuratore generale, giacché il rilevato potere di impugnativa, attribuito al procuratore della Repubblica in via esclusiva, lo abilita non solo a resistere alla impugnazione, ma anche a proporre gravame incidentale, cosicché, non potendo questo potere essere esercitato dal procuratore generale, né la notifica a quest'ultimo, né la sua partecipazione al giudizio valgono ad elidere il difetto di contraddittorio, che deve essere necessariamente integrato nei confronti del pubblico ministero di primo grado. (V 2259/82, mass n 420131; (V 771/81, mass n 411248; (Conf 3232/80, mass n 407676; (Conf 455/78, mass n 389753).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 331, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)