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Sez. 1, Sentenza n. 2259 del 15/04/1982 (Rv. 420131 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI SECONDO GRADO - PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE - PARTECIPAZIONE NECESSARIA - MANCATA CITAZIONE - CONSEGUENZE - NULLITÀ DEL GIUDIZIO D'APPELLO - EQUIPOLLENTI - ESCLUSIONE - CITAZIONE O INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420131-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI SECONDO GRADO - PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE - PARTECIPAZIONE NECESSARIA - MANCATA CITAZIONE - CONSEGUENZE - NULLITÀ DEL GIUDIZIO D'APPELLO - EQUIPOLLENTI - ESCLUSIONE - CITAZIONE O INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO - IRRILEVANZA.*

In tema di contenzioso elettorale amministrativo, il procuratore della Repubblica presso il tribunale, quale soggetto titolare del diritto d'impugnazione, è parte necessaria anche nel procedimento di secondo grado, con la conseguenza che la mancata citazione del medesimo, su iniziativa del ricorrente ovvero su ordine di integrazione del contraddittorio, determina la nullità del giudizio di appello e della relativa sentenza, non potendo valere come equipollente la circostanza che il gravame sia stato portato ritualmente a conoscenza del procuratore generale presso la Corte d'appello, o che questi sia intervenuto in giudizio, trattandosi di soggetto diverso dal titolare del potere d'impugnazione. (Conf 3832/80, mass n 407676; (Conf 455/78, mass n 389753).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 com. 1 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 com. 2 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 com. 3 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)