Sez. 1, Sentenza n. 455 del 01/02/1978 (Rv. 389753 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - LITISCONSORTI NECESSARI - PM PRESSO IL TRIBUNALE - PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO - NECESSITA - OMESSA PARTECIPAZIONE - DIFETTO DI CONTRADDITTORIO - PARTECIPAZIONE DEL PROCURATORE GENERALE - IRRILEVANZA.*
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - LITISCONSORTI NECESSARI - PM PRESSO IL TRIBUNALE - PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO - NECESSITA - OMESSA PARTECIPAZIONE - DIFETTO DI CONTRADDITTORIO - PARTECIPAZIONE DEL PROCURATORE GENERALE - IRRILEVANZA.*
Nelle cause elettorali il pubblico ministero presso il tribunale e parte necessaria sia nel giudizio di primo grado, ancorche non titolare del potere di Azione, sia nel giudizio di appello, che e legittimato a proporre, essendogli espressamente attribuito il potere di impugnativa. Pertanto, ove non sia stato chiamato in giudizio dall'appellante, il contraddittorio deve essere integrato nei suoi confronti, a pena di inammissibilita del gravame, ne tale vizio puo ritenersi sanato in conseguenza dell'intervento del procuratore generale all'udienza di appello, giacche il rilevato potere di impugnativa, attribuito al procuratore della Repubblica in via esclusiva, lo abilita non solo a resistere all'impugnazione, ma anche a proporre gravame incidentale, cosi che, non potendo questo potere essere esercitato dal procuratore generale, ne la notifica a quest'ultimo, ne la sua partecipazione al giudizio, valgono ad elidere il difetto di contraddittorio, che deve essere necessariamente realizzato nei confronti del pubblico ministero presso il giudice a quo. (Conf 2073/74, mass n 370366).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)