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Sez. L, Sentenza n. 5719 del 05/11/1979 (Rv. 402330 - 01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA - CONSEGUENZE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402330-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA - CONSEGUENZE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Qualora la parte, senza giustificato motivo, non si presenti a rispondere all'interrogatorio formale, rientra tra i poteri discrezionali del giudice del merito il ritenere o no, come ammessi, valutando ogni altro elemento probatorio, i fatti dedotti nel mezzo istruttorio. L'Esercizio di tali poteri sfugge ad ogni possibilita di Sindacato da parte della Corte di Cassazione. (V 2481/77, mass n 386194; (V 269/77, mass n 383800).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)