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Sez. L, Sentenza n. 3335 del 31/05/1982 (Rv. 421309 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE - IMMEDIATA, RIASSUNZIONE DELLO STESSO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE DELLA AZIENDA - UNICITÀ DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.*
Stato
decisa il 1982-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421309-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE - IMMEDIATA, RIASSUNZIONE DELLO STESSO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE DELLA AZIENDA - UNICITÀ DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.*

In caso di licenziamento del lavoratore in occasione di trasferimento dell'azienda e di immediata riassunzione dello stesso, qualora il datore di lavoro non provi, in modo univoco e rigoroso, la sussistenza di una disdetta intimata con anticipo tale da far sì che il termine di preavviso applicabile si esaurisca ed il rapporto di lavoro si risolva prima che si trasferisca l'azienda nonché la Mancanza di qualsiasi intento fraudolento, oppure l'effettivo, esplicito ed anteriore consenso del lavoratore alla risoluzione immediata, l'originario contratto di lavoro vincola il concessionario dell'azienda, ex art. 2112 cod. civ., ed il rapporto di lavoro rimane unico e continuo, nonostante la sostituzione di uno dei due contraenti e l'eventuale formale, ma fittizia, sua frattura, restando irrilevante anche la circostanza che il prestatore di opera abbia accettato, senza riserve, la somma liquidatagli quale indennità di fine rapporto. (Conf 1939/80, mass n 405564; (Conf 247/80, mass n 403639; (Conf 610/79, mass n 396755).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)