Sez. L, Sentenza n. 1939 del 22/03/1980 (Rv. 405564 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - ESTINZIONE - MERA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA DI ANZIANITA AD OPERA DELLO IMPRENDITORE ALIENANTE - INSUFFICIENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - ESTINZIONE - MERA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA DI ANZIANITA AD OPERA DELLO IMPRENDITORE ALIENANTE - INSUFFICIENZA.*
In caso di trasferimento dell'azienda, se l'alienante non dimostra in modo sicuro ed univoco l'avvenuta tempestiva disdetta del rapporto di lavoro, questo prosegue automaticamente col nuovo titolare della azienda ed il lavoratore conserva tutti i diritti derivanti dalla anzianita raggiunta sino al trasferimento; ne detta prova puo essere desunta dalla sola circostanza che il lavoratore abbia ricevuto, senza riserve, l'indennita di anzianita liquidategli dall'imprenditore alienante. (Conf 610/79, mass n 396755).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)