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Sez. 3, Sentenza n. 10224 del 04/02/2010 Cc. (dep. 15/03/2010) Rv. 246346 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Mera riproposizione di precedente richiesta già rigettata - Rigetto - Ricorso per cassazione - Rilevabilità "ex officio" della causa di inammissibilità - Ammissibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2010-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246346-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

L'inammissibilità per manifesta infondatezza di una richiesta d'incidente di esecuzione può essere rilevata, d'ufficio, in sede di legittimità, con conseguente declaratoria d'inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione il quale, anziché dichiararla inammissibile, l'abbia erroneamente presa in esame, rigettandola. (Nella specie, la richiesta costituiva mera riproposizione di precedenti, già rigettate, basata sui medesimi elementi).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)