Sez. 1, Sentenza n. 5687 del 18/11/1998 Cc. (dep. 26/03/1999) Rv. 212793 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Inammissibilità di istanze meramente reiterative di altre già rigettate - Necessità che queste ultime abbiano acquisito carattere di definitività - Esclusione - "Ratio".
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
L'art. 666, comma 2, c.p.p. nel prevedere l'inammissibilità delle istanze meramente reiterative di altre già rigettate quando non venga prospettato, a sostegno di esse, alcun elemento nuovo, non richiede affatto che il precedente provvedimento di rigetto abbia acquisito carattere di definitività; il che ben si giustifica anche sotto il profilo della ratio legis, considerando che la disposizione anzidetta è volta non solo ad impedire, ma anche a prevenire l'eventualità di contrastanti decisioni sul medesimo punto in presenza di una immutata situazione di fatto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)