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Sez. 5, Sentenza n. 467 del 26/01/1999 Cc. (dep. 30/03/1999) Rv. 213185 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - IN GENERE | Poteri del giudice - Controllo della sussistenza delle condizioni del rito - Correlazione tra imputazione e decisione - Inosservanza - Conseguenze - Fattispecie: fatto ricostruito e qualificato come furto, mentre trattavasi in realtà di peculato.
Stato
decisa il 1999-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213185-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - IN GENERE

In tema di applicazione della pena concordata, poiché tale rito speciale comporta un accordo sulla pena, ma non anche sul fatto-reato, il giudice ha l'obbligo di procedere "ex officio" a verifica non meramente formale (limitata cioè alla esattezza della qualificazione giuridica del fatto e dunque alla correttezza estrinseca della imputazione), ma anche sostanziale e specifica, vale a dire estesa alla fattispecie concreta quale emerge dagli atti; con la conseguenza che dovrà essere dichiarata inammissibile la richiesta di patteggiamento, non solo nel caso di inesatta qualificazione giuridica del fatto contestato, ma anche nel caso di errore sul "nomen iuris", originato dalla contestazione di un fatto diverso da quello risultante dagli atti. D'altra parte, dall'obbligo di correlazione tra imputazione e sentenza, applicabile anche nei procedimenti speciali, consegue che, quando il giudice ritenga di dover pervenire a diversa qualificazione giuridica del fatto, non potendo egli modificare l'imputazione, deve respingere la richiesta e procedere con rito ordinario, mentre, quando egli accerti la diversità del fatto, deve necessariamente restituire gli atti al P.M. (Fattispecie in cui la Corte, su ricorso del Procuratore Generale, ha annullato senza rinvio, disponendo trasmettersi gli atti al P.M., in quanto il GIP aveva pronunziato sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. con riferimento ad un fatto erroneamente ricostruito e qualificato come furto, ma costituente, in realtà, il diverso e più grave delitto di peculato, dal momento che era rimasto provato, sulla base degli atti, che l'agente, dipendente delle PP.TT., aveva la materiale disponibilità della corrispondenza della quale si era appropriato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)