Sez. 3, Sentenza n. 2429 del 29/09/1998 Cc. (dep. 19/10/1998) Rv. 211985 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Motivazione - Valutazione giuridica del fatto - Accordo delle parti su ipotesi criminosa più lieve di quella contestata - Obbligo di motivazione sul punto - Sussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
Qualora le parti richiedano consensualmente l'applicazione di una pena determinata, se la qualificazione giuridica del fatto è diversa da quella contestata nel capo di imputazione, il giudice deve anzitutto darne atto, specificando il reato originariamente contestato, e soprattutto deve motivare, sia pure con la sinteticità suggerita dal rito speciale, in ordine alla legittimità della derubricazione del reato contestato. Omettendo i termini specifici e la motivazione della derubricazione il giudice impedisce il doveroso controllo sulla legittimità della sua valutazione giuridica, incorrendo così in difetto di motivazione ai sensi dell' art. 606 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)