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Sez. 1, Sentenza n. 4759 del 13/09/1979 (Rv. 401345 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE - RESPONSABILITA PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA - OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA DI UN FONDO - IMPOSSIBILITA DI RESTITUZIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO - VANTAGGIO DERIVATO DALL'ESECUZIONE DELL'OPERA ALLA PARTE RESIDUA DEL FONDO - DETRAIBILITA DALL'AMMONTARE DEL RISARCIMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401345-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE - RESPONSABILITA PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA - OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA DI UN FONDO - IMPOSSIBILITA DI RESTITUZIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO - VANTAGGIO DERIVATO DALL'ESECUZIONE DELL'OPERA ALLA PARTE RESIDUA DEL FONDO - DETRAIBILITA DALL'AMMONTARE DEL RISARCIMENTO - ESCLUSIONE.*

Nell'ipotesi di illegittima occupazione di un fondo da parte della pubblica amministrazione, se sia impossibile la restituzione del bene a causa della definitiva sua destinazione alla costruzione di un'opera pubblica, il risarcimento del danno cui ha diritto il proprietario del fondo occupato resta disciplinato dalle regole generali proprie della responsabilita da fatto illecito, senza la detrazione del vantaggio derivato dalla esecuzione dell'opera alla parte residua del fondo, di cui agli art 40 e 41 legge 25 giugno 1865 n 2359 sull'espropriazione per pubblica utilita. L'inoperativita della compensatio lucri cum damno deriva dalla non ricollegabilita, diretta ed esclusiva, del vantaggio e del danno con un fatto unico; infatti, mentre il danno deriva dall'occupazione illegittima, il vantaggio deriva dalla successiva esecuzione di un'opera pubblica. (Conf 2852/78, mass n 392275; (Conf 822/76, mass n 379480; (contra 1578/69, mass n 340474).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)