Sez. 1, Sentenza n. 2852 del 07/06/1978 (Rv. 392275 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - RESPONSABILITA PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA - VANTAGGI CONSISTENTI IN AUMENTI DI VALORE DELLA RESIDUA PROPRIETA PER EFFETTO DELL'OPERA PUBBLICA O NEL MANCATO PAGAMENTO DEI DOVUTI CONTRIBUTI DI MIGLIORIA EX ART 24 DELLA LEGGE URBANISTICA DEL 1942 - DETRAIBILITA DALLO AMMONTARE DEL RISARCIMENTO - ESCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - RESPONSABILITA PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA - VANTAGGI CONSISTENTI IN AUMENTI DI VALORE DELLA RESIDUA PROPRIETA PER EFFETTO DELL'OPERA PUBBLICA O NEL MANCATO PAGAMENTO DEI DOVUTI CONTRIBUTI DI MIGLIORIA EX ART 24 DELLA LEGGE URBANISTICA DEL 1942 - DETRAIBILITA DALLO AMMONTARE DEL RISARCIMENTO - ESCLUSIONE.*
Dall'ammontare del risarcimento del danno spettante al proprietario di un fondo occupato, a seguito dell'illegittimo protrarsi della occupazione medesima oltre il biennio, senza che sia stato emesso il decreto di espropriazione, e dell'impossibilita di restituzione del bene, per la sua definitiva acquisizione nella realizzazione di opera pubblica, non sono deducibili gli eventuali vantaggi consistenti in aumenti di valore della residua proprieta di esso danneggiato, per effetto di quell'opera pubblica (nella specie, con riguardo ad opera stradale) e neppure quello di non aver corrisposto i dovuti contributi di miglioria a termini dell'art 24 della legge urbanistica del 1942, in quanto tali vantaggi trovano causa in un fatto diverso e successivo rispetto a quello produttivo del danno. (V 2718/75, mass n 376710; (V 3576/72, mass n 361566).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)