Sez. 1, Sentenza n. 2582 del 08/04/1997 Cc. (dep. 31/05/1997) Rv. 207704 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Concessione all'indagato o imputato dell'attenuante della collaborazione o sua ammissione allo speciale programma di protezione per i collaboratori di giustizia - Sono compatibili con la sua persistente pericolosità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
La sottoposizione dell'imputato o dell'indagato allo speciale programma di protezione per i collaboratori di giustizia, ovvero la concessione della speciale attenuante collaborativa, a norma dell'art. 8 della legge n. 203 del 1991, nel medesimo processo ovvero in altri procedimenti o processi, sono compatibili con la persistente pericolosità dello stesso correlata allo specifico reato per il quale gli è stata applicata la misura custodiale.
Riferimenti normativi: Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)