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Sez. 5, Sentenza n. 91 del 10/01/2000 Cc. (dep. 17/02/2000) Rv. 215677 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Custodia cautelare in carcere - Delitti "di mafia" - Collaboratore di giustizia - Valutazione della attività di collaborazione ai fini della permanenza delle esigenze cautelari.
Stato
decisa il 2000-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215677-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)

Benché non sia ipotizzabile una automaticità assoluta tra la attività collaborativa e la libertà del collaborante, il giudice, nel valutare la persistenza delle esigenze cautelari, deve partire dalla constatazione che la attività di collaborazione, riconosciuta proficua in sede di cognizione, costituisce uno di quegli elementi, indicati nell'art 273 comma 3 cod.proc. pen., e ritenuti dal legislatore idonei a superare la presunzione di persistenza delle predette esigenze in relazione al delitto di cui all'art 416 bis cod.pen. o ai delitti commessi con modalità mafiose o per agevolare l'attività di associazioni mafiose. A tanto consegue che la valutazione del giudicante deve avere specificamente ad oggetto gli ulteriori eventuali elementi che, nonostante la attività di collaborazione, inducano ad escludere che siano venute meno le originarie esigenze cautelari. (Nella fattispecie, la Corte, rilevando che nessuno di tali elementi era stato evidenziato dal Tribunale, ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare, a suo tempo disposta a carico del soggetto collaboratore di giustizia).

Riferimenti normativi: Legge 15/03/1982 num. 82 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)