Sez. U, Sentenza n. 1958 del 24/02/1987 (Rv. 451268 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CONTROVERSIA TRA L'INPS ED UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI E DELLE SANZIONI CIVILI IN RELAZIONE AI SUOI DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - CONTESTAZIONE DA PARTE DELL'ENTE PUBBLICO DELLA SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CONTROVERSIA TRA L'INPS ED UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI E DELLE SANZIONI CIVILI IN RELAZIONE AI SUOI DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - CONTESTAZIONE DA PARTE DELL'ENTE PUBBLICO DELLA SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia insorta tra l'INPS ed un ente pubblico non economico (nella specie, l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia - unuci) per il pagamento dei contributi e delle sanzioni civili in relazione a suoi dipendenti, atteso che il rapporto previdenziale non costituisce un effetto del rapporto di pubblico impiego e da quest'ultimo - la cui cognizione invece è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - si distingue quanto a causa, soggetti e contenuto. Tale principio non trova deroga ancorché l'ente pubblico contesti la sussistenza del rapporto di pubblico impiego quale presupposto di fatto del rapporto previdenziale al fine di negare il credito azionato dall'INPS, spettando al giudice ordinario di accertare la sussistenza del rapporto di pubblico impiego solo incidenter tantum (senza efficacia di giudicato), salvo che vi sia richiesta di entrambe le parti di un accertamento con efficacia di giudicato anche in ordine al rapporto di pubblico impiego e sussista un concreto interesse ad agire in relazione a tale richiesta, configurandosi una questione pregiudiziale devoluta alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo (nel contraddittorio necessario con i dipendenti ai quali si riferisce l'omissione contributiva dedotta in giudizio). (V 3083/82, mass n 421010).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)