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Sez. 3, Sentenza n. 16572 del 25/11/2002 (Rv. 558692 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - PER OMESSA RISCOSSIONE DI CREDITI ED ASSEGNI | Moneta ex art. 1277 cod. civ. - Assegni circolari emessi da Istituti di credito - Accettazione - Usi negoziali - Sussistenza - Ammissibilità - Configurabilità - Omessa riscossione - Accettazione di un assegno bancario dal destinatario - Adempimento - Insussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558692-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - PER OMESSA RISCOSSIONE DI CREDITI ED ASSEGNI

In materia di contratto di trasporto, salvo diversa disposizione del mittente, il pagamento della merce trasportata, trattandosi di debito pecuniario, deve essere effettuato in moneta avente corso legale ex art. 1277 cod. civ. ovvero mediante assegni circolari emessi da istituto di credito, in quanto previsto da usi negoziali; ne consegue che incorre in responsabilità il vettore il quale, incaricato della riscossione del prezzo della merce, riceva in pagamento assegni bancari in luogo di denaro contante ovvero (in presenza di usi negoziali derogatori) in luogo di assegni circolari emessi da istituto di credito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1683, Cod. Civ. art. 1692

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)