Sez. 3, Sentenza n. 1327 del 24/02/1984 (Rv. 433456 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - PER OMESSA RISCOSSIONE DI CREDITI ED ASSEGNI - "ASSEGNI" - NATURA - RISCOSSIONE DI DETTI ASSEGNI - ACCETTAZIONE DI UN ASSEGNO BANCARIO DAL DESTINATARIO - ADEMPIMENTO - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - PER OMESSA RISCOSSIONE DI CREDITI ED ASSEGNI - "ASSEGNI" - NATURA - RISCOSSIONE DI DETTI ASSEGNI - ACCETTAZIONE DI UN ASSEGNO BANCARIO DAL DESTINATARIO - ADEMPIMENTO - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
In tema di responsabilità del vettore nei confronti del mittente come disciplinata dall'art. 1692 cod. civ., a differenza dei crediti propri del vettore verso il mittente, derivanti dal contratto di trasporto (nel quale il mittente stesso assume la posizione di stipulante), gli "assegni" costituiscono invece i crediti del mittente verso il destinatario, derivanti da titolo diverso dal trasporto (nella specie, da compravendita); conseguentemente il vettore che assume, con contratto accessorio a quello di trasporto, l'Obbligo di esigere dal destinatario, al quale esegue la riconsegna, gli assegni di cui la cosa è gravata, acquista la figura di mandatario per la riscossione di un credito pecuniario, la cui Estinzione avviene con moneta avente corso legale a norma dell'art. 1277 cod. civ., e pertanto non può ritenersi adempiente a tale sua obbligazione ove accetti dal destinatario un assegno bancario che, quale titolo di credito, non costituisce valida Forma di pagamento ai fini dell'Estinzione del debito.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1692
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)