Sez. 3, Sentenza n. 12324 del 10/06/2005 (Rv. 582777 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - CON TITOLI DI CREDITO | Pagamento con assegno circolare - Effetto solutorio immediato - Esclusione ex art. 1277 cod.civ. - Ipotesi derogatorie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - CON TITOLI DI CREDITO
Nelle obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, l'estinzione del debito consegue al pagamento dell'importo in moneta avente corso legale presso il domicilio del creditore. Qualora il pagamento venga effettuato mediante corresponsione di un assegno circolare, che, diversamente dalla cambiale, costituisce un mezzo di pagamento, la consegna o la trasmissione di esso non ha l'immediato effetto estintivo del debito che discende dalla consegna di denaro contante, salvo diversa volontà delle parti.Ne consegue che il principio, secondo il quale il creditore di una somma di denaro non è tenuto ad accettare in pagamento titoli di credito (sia pure assistiti da particolari garanzie di solvibilità dell'emittente, quali gli assegni circolari emessi da un istituto di credito a ciò autorizzato ex art. 82 r.d. n.1736 del 1933), si fonda su una norma (l'art. 1277 cod.civ.) di carattere dispositivo che cessa di operare quando esista una manifestazione di volontà, espressa o presunta, del creditore in tal senso, ovvero: a) quando esiste un accordo espresso tra debitore assegnante e creditore assegnatario; b) quando preesiste una pratica costante tra le parti nel senso di attribuire efficacia solutoria alla consegna, in pagamento, di assegni circolari; c) quando la "datio pro solvendo" dell'assegno in luogo del contante sia consentita da usi negoziali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1340
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)