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Sez. 3, Sentenza n. 1604 del 19/09/1970 (Rv. 347514 - 01)

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - DESUMIBILITA DAL COMPORTAMENTO DELLE PARTI - DISDETTA AL CONDUTTORE - PERMANENZA DI COSTUI NELL'IMMOBILE - NON OPPOSIZIONE DEL LOCATARIO - RINNOVAZIONE AUTOMATICA DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE - POSITIVA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA ANCHE TACITA DEL LOCATORE - NECESSITA*
Stato
decisa il 1970-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347514-01

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - DESUMIBILITA DAL COMPORTAMENTO DELLE PARTI - DISDETTA AL CONDUTTORE - PERMANENZA DI COSTUI NELL'IMMOBILE - NON OPPOSIZIONE DEL LOCATARIO - RINNOVAZIONE AUTOMATICA DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE - POSITIVA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA ANCHE TACITA DEL LOCATORE - NECESSITA*

La rinnovazione tacita del contratto di locazione, disciplinata dall'art 1597 cod civ, poggia esclusivamente sulla volonta tacita delle parti di rinnovare il contratto, che il legislatore desume dal loro comportamento, consistente nella permanenza del conduttore nella detenzione della cosa locata dopo la scadenza della locazione e nella Mancanza di qualsiasi manifestazione di volonta del locatore contraria a tale permanenza. Tale comportamento e peraltro sufficiente a determinare la rinnovazione del contratto solo nei casi normali e non anche quando, prima della scadenza, il locatore abbia dato al conduttore disdetta del contratto. In tal caso, la volonta di porre termine al rapporto di locazione alla scadenza stabilita, preventivamente manifestata dal locatore in modo espresso con la disdetta, impedisce che al semplice fatto che il locatore, dopo la scadenza, non abbia manifestata alcuna volonta contraria all'ulteriore permanenza del conduttore nella detenzione della cosa possa essere attribuita l'efficacia di un consenso, sia pure tacito, a tale permanenza. Per eliminare gli effetti della volonta contraria alla rinnovazione del contratto, manifestata preventivamente con la disdetta, non e, quindi, sufficiente un comportamento puramente omissivo del locatore di fronte alla permanenza del conduttore nella detenzione della cosa locata, ma e necessario che il locatore manifesti positivamente, sia pure anche in modo solo tacito (ad esempio, ricevendo il pagamento di un canone locativo riguardante un periodo di tempo successivo alla scadenza) la propria volonta (contraria a quella precedentemente manifestata) di rinnovare il contratto. (Conf 2677'63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)