Sez. 3, Sentenza n. 4149 del 16/06/1983 (Rv. 429100 - 01)
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - IN GENERE - DISDETTA RITUALE DEL CONTRATTO - RINNOVAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - REALE VOLONTÀ DEL LOCATORE - SUSSISTENZA - NECESSITÀ - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO O ACCETTAZIONE DEI CANONI O RITARDO A PROMUOVERE L'AZIONE LEGALE DA PARTE DEL LOCATORE - VOLONTÀ DI RINNOVAZIONE - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - IN GENERE - DISDETTA RITUALE DEL CONTRATTO - RINNOVAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - REALE VOLONTÀ DEL LOCATORE - SUSSISTENZA - NECESSITÀ - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO O ACCETTAZIONE DEI CANONI O RITARDO A PROMUOVERE L'AZIONE LEGALE DA PARTE DEL LOCATORE - VOLONTÀ DI RINNOVAZIONE - ESCLUSIONE.*
In tema di rinnovazione del contratto di locazione, il primo comma dell'art. 1597 cod. civ. riconduce un tale effetto al permanere del conduttore nella detenzione della cosa locata ed alla Mancanza di disdetta, assumendo la intenzione di rinnovare il contratto sulla base di una volontà legale tipizzata; nel caso, invece, in cui sia stata data rituale disdetta, la rinnovazione del contratto può fondarsi solo su una reale volontà, sia pure manifestata in maniera tacita, del locatore. Tale volontà non può riconoscersi né nell'avvenuta registrazione del contratto (per un ulteriore periodo) da parte del locatore stesso, derivando un tale Obbligo fiscale dalla mera permanenza del conduttore nell'immobile; né nell'accettazione, da parte di quello, dei canoni corrisposti dal conduttore rimasto nel godimento del bene, derivando comunque l'Obbligo di questi di dare al locatore il corrispettivo convenuto dall'art. 1591 cod. civ.; né nel ritardo a promuovere l'Azione legale, non essendo tale comportamento di significato univoco. (V 745/77, mass n 384348; (V 4634/76, mass n 383379; (V 1604/70, mass n 347514; (V 155/67, mass n 325861).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1577
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)