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Sez. 3, Sentenza n. 4634 del 14/12/1976 (Rv. 383379 - 01)

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - SCADENZA DEL CONTRATTO - DISDETTA - PERMANENZA DEL CONDUTTORE NELLA DETENZIONE - RINNOVAZIONE TACITA - ESCLUSIONE - ECCEZIONI.*
Stato
decisa il 1976-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383379-01

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - SCADENZA DEL CONTRATTO - DISDETTA - PERMANENZA DEL CONDUTTORE NELLA DETENZIONE - RINNOVAZIONE TACITA - ESCLUSIONE - ECCEZIONI.*

Quando sia stata intimata la disdetta, la permanenza del conduttore nella detenzione della cosa locata, successivamente alla scadenza del contratto, non e idonea a determinarne la rinnovazione tacita, a meno che non si dimostri la sopravvenienza di un accordo delle parti in tal senso. (Conf 3678/74, mass n 372199; (Conf 1604/70, mass n 347514; (Conf 155/67, mass n 325861; (Conf 2677/63; (Conf 1295/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)