Sez. 1, Sentenza n. 348 del 20/11/1981 Ud. (dep. 16/01/1982) Rv. 151587 - 01
GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITÀ - RICUSAZIONE - MANCATA PROPOSIZIONE - COMPIMENTO DI ATTI - CONSEGUENZE.*
GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITÀ - RICUSAZIONE - MANCATA PROPOSIZIONE - COMPIMENTO DI ATTI - CONSEGUENZE.*
Le eventuali cause di incompatibilità, ove non siano fatte valere come motivi di ricusazione nei termini e nelle forme di legge, non producono alcuna nullità, in quanto tendono solo a rimuovere, ove accertate nel procedimento incidentale di ricusazione o per dichiarazione del giudice, una causa di Invalidità degli Atti. (Conf mass nn 147057, 146110, 144170, 143761, 141412, 140151, (139566, 138538, 138521, 138311, 138000, 137247, 136254).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 66, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)