Sez. U, Sentenza n. 16903 del 21/07/2009 (Rv. 609228 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Assegnatario di alloggio popolare ex d.P.R. n. 2 del 1959, modificato dalla legge n. 231 del 1962 - Cessione in proprietà - Condizioni - Mancata inclusione dell'alloggio nella quota di riserva - Natura delle situazioni soggettive dell'assegnatario - Controversie relative - Riparto della giurisdizione - Criteri.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
La qualità di assegnatario di alloggio popolare costituisce, ai sensi del d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, come modificato dalla legge 27 aprile 1962, n. 231, condizione necessaria, ma non sufficiente, per acquisire il diritto alla cessione in proprietà dell'alloggio medesimo, essendo tale diritto escluso con riguardo a quegli alloggi che, con apposito provvedimento amministrativo, vengono inclusi nella quota di riserva, conservata alla proprietà dell'ente assegnante. Ne consegue che soltanto la formazione di tale quota, rendendo individuabili gli alloggi vendibili, segna il momento del sorgere del diritto al relativo acquisto, tutelabile davanti al giudice ordinario, mentre la legittima aspettativa degli assegnatari a conseguire la proprietà degli alloggi occupati ha natura di mero interesse legittimo, tutelabile, anche con riguardo al corretto svolgimento del procedimento di formazione della quota di riserva, davanti al giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 art. 2 CORTE COST., DPR 17/01/1959 num. 2 art. 3, Legge 27/04/1962 num. 231 art. 3, Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)