Sez. 6, Sentenza n. 55852 del 17/10/2017 Cc. (dep. 14/12/2017) Rv. 272204 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti - Confisca del denaro in possesso dell'imputato - Condizioni - Somme di denaro destinate ad ulteriori acquisti di stupefacenti - Esclusione.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", nè quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)