Sez. 5, Sentenza n. 12433 del 08/06/2011 (Rv. 618399 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) | Cessionario e committente che acquisisce beni o servizi nell'esercizio di un'impresa - Rimborso IVA - Legittimazione attiva - Sussistenza - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.)
In materia di IVA, il cessionario o committente che acquisisce beni o servizi nell'esercizio di un'impresa, è soggetto attivo nel rapporto tributario ed è quindi legittimato a chiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso di quanto indebitamente versato. (Nella specie la S.C. ha ritenuto la legittimazione attiva a chiedere il rimborso IVA, ritenuta indebitamente pagata su beni ceduti e prestazioni svolte, da parte di una società che gestiva una casa di cura, esercente l'attività di ricovero e cura in regime di convenzione con il SSN).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)